Art. 6.
(Direttore generale del SIS).

      1. Alla Direzione generale del SIS è preposto, alle dirette dipendenze del Ministro delle informazioni per la sicurezza,

 

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un Direttore generale quale responsabile dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.
      2. Il Direttore generale del SIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AE e dall'AI, il Direttore generale del SIS:

          a) fornisce al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

          b) informa il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AE e dall'AI;

          c) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          d) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 7;

          e) garantisce lo scambio informativo tra le due Aree e le Forze di Polizia, nonché tra le due Aree e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa);

          f) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dall'AE e dall'AI;

          g) propone al Ministro delle informazioni per la sicurezza, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore esecutivo, i responsabili dell'AE e dell'AI e il capo del Centro di analisi integrata strategica e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;

 

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          h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del SIS non compresi tra quelli di cui alla lettera g) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.

      4. Il Direttore generale del SIS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.